La Legge di Bilancio 2020, all’art. 1. Commi da 185 a 197, ha stabilito che il meccanismo del super e dell’iperammortamento debba essere rimpiazzato dal nuovo credito d’imposta per quelle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero al 31 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 venga versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene.

I soggetti che possono accedere al credito d’imposta sono, nello specifico:

  • le imprese residenti nel territorio dello Stato;
  • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
    Non esistono, in questo caso, limiti nei termini di settore economico di appartenenza, forma giuridica e regime fiscale di determinazione del reddito.

Le uniche condizioni necessarie sono:

  • nelle aziende interessate deve essere rispettata la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • siano stati versati i contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori.
    Il comma 194, inoltre, prevede che anche gli esercenti arti e professioni possano accedere al credito d’imposta in esame esclusivamente per gli investimenti in beni diversi da quelli compresi negli Allegati A (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0») e B (Beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»), Legge n. 232/2016.

Non sono, tuttavia, ammesse al credito d’imposta le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive a seguito della violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda del bene oggetto dell’investimento seguendo i seguenti criteri:

  1. per quanto riguarda i beni indicati nell’Allegato A annesso alla Legge n. 232/2016, il credito è riconosciuto secondo queste percentuali:
    o del 40% del costo per la quota di investimento fino ad € 2,5 milioni;
    o del 20% del costo per la quota di investimento oltre € 2,5 milioni ed entro il limite massimo di € 10 milioni.
  2. per i beni indicati nell’Allegato B annesso alla Legge n. 232/2016, il credito è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili per ad € 700.000,00.
  3. i beni diversi da quelli di cui ai punti precedenti, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo nel limite massimo di € 2 milioni.

Oltre agli aspetti sopracitati si ricorda che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap, questo può essere utilizzato in compensazione con modello F24, in cinque quote annuali di pari importo per i beni materiali ridotte a tre quote annuali di pari importo per gli investimenti in beni immateriali.
Il credito potrà essere utilizzabile a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni contenuti negli allegati A e B, l. N. 232/2016, ovvero l’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione dei beni.

Non esiste vincolo per quanto riguarda l’avvenuta trasmissione della dichiarazione dei redditi inerente l’esercizio 2020, come chiarisce in via generale la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 110/E/2019).

Per poter accedere all’agevolazione, le aziende dovranno:

  1. conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
  2. disporre di fatture ed altri documenti inerenti gli acquisti dei beni, che devono riportare l’espresso riferimento alle Legge n. 160/2019 art. 1 commi 184-197;
  3. disporre di una perizia tecnica semplice da cui risultino le caratteristiche tecniche dei beni e la loro già avvenuta interconnessione. Per i soli beni di costo unitario pari o inferiore a 300.000 € la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante;
  4. infine, a meri fini statistici, le aziende dovranno inviare dal 2021 una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, i contenuti e le modalità dei termini di invio della stessa, tuttavia, sono ancora in via di chiarimento.

Michela Camossi
Administration and Finance Delivery Consultant – smeup
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Published On: Ottobre 10th, 2020 / Categories: Finanza agevolata /

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