A partire dal 1 settembre 2018 scattano i nuovi obblighi dichiarativi relativi al tax free shopping.

La disciplina IVA prevede che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea di beni per un importo complessivo (IVA inclusa), superiore a 154,94 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale Ue, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta (articolo 38-quater, Dpr 633/1972). Il decreto-legge 193/2016 ha introdotto l’obbligo di emettere le fatture per il tax free shopping in modalità elettronica (articolo 4-bis) mentre la Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che questo obbligo scatterà a partire dal 01/09/2018.

A partire da questa data, quindi, il cedente potrà attuare 3 diverse procedure:

  • Emettere fattura senza IVA: in questo caso il negoziante rilascerà al turista straniero una fattura senza IVA. Il turista straniero entro 4 mesi dovrà indicare gli estremi del passaporto e il visto della dogana. Se però il turista, non provvederà alla restituzione della fattura, il negoziante, dovrà regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art.26 primo comma del DPR 633/72, entro 1 mese dalla scadenza del suddetto termine.
  • Emettere fattura cartacea con IVA che verrà rimborsata su domanda del viaggiatore o della società VAT-refund, tax refund o tax free se l’importo del bene non è superiore a 155 euro: attualmente questa è sempre la soluzione più scelta dalla maggior parte dei negozianti tax free, perché evita di doversi poi mettersi in regola con la fattura in caso di mancata restituzione della fattura emessa nei confronti del viaggiatore extra Ue.
  • Emettere fattura elettronica tax free se l’importo del bene acquistato è superiore a 155 euro.

Con il provvedimento 54088/RU datato 22/05/2018 siglato in concerto tra Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate, sono state definite le regole operative in vista dell’entrata in vigore del nuovo obbligo. Inoltre con la nota n. 54505/RU, le Dogane hanno adottato anche le istruzioni operative per l’utilizzo del sistema Otello 2.0. Il sistema, in particolare, è stato reso immediatamente operativo in modo da consentire un’adesione graduale alle nuove modalità di colloquio digitale. È stata inoltre chiarita la procedura per ottenere il rimborso dell’imposta che si articola in 2 passaggi:

  • Il fornitore emetterà fattura elettronica e contestualmente trasmetterà ad Otello 2.0 il messaggio XML con i dati per il tax free shopping. Al cliente verrà consegnata una copia cartacea della fattura
  • Il cliente potrà poi provare l’uscita delle merci dal territorio italiano attraverso il codice di visto digitale generato da Otello 2.0. Nel caso in cui l’uscita del bene dal territorio Ue avvenga tramite un altro Stato membro, la prova di uscita sarà fornita dalla dogana estera secondo le regole vigenti in tale Paese.

L’Agenzia delle dogane, inoltre, metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati ricevuti attraverso Otello 2.0 in modo che il cedente assolva con un solo invio anche agli obblighi di tipo dichiarativo fiscale.

Simona Bonomi
Specialista Fatturazione elettronica e Product Manager ERP AFC – smeup
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Published On: Luglio 24th, 2018 / Categories: Novità fiscali / Tags: , , , , /

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