Gli adempimenti digitali sono stati prorogati a causa del Covid-19. Vediamoli in dettaglio in questo articolo dedicato alle scadenze fiscali 2020.
Fattura elettronica

L’avvio sperimentale è fissato per l’1 ottobre e quello obbligatorio per l’1 gennaio 2021 con il nuovo tracciato xml, cui ha fatto seguito anche la nuova tempistica per aderire al servizio di consultazione delle e-fatture attive e passive (1 ottobre 2021). Sempre con riguardo alla fatturazione, rilevante è anche il rinvio al 2021 – disposto dal Decreto Rilancio – della procedura automatizzata di controllo ed eventuale integrazione del bollo dovuto sulle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio.

Scontrino elettronico

La lotteria degli scontrini secondo quanto disposto dall’articolo 141 del Decreto Rilancio, è stata posticipata all’1 gennaio 2021.

Bozze precompilate Iva

Il primo rilascio del servizio di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti Iva, ed in particolare dei registri Iva acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata Iva si avrà nel 2022: in questo senso dispone l’articolo 142 del decreto-legge rilancio n. 34 del 19 maggio 2020.

Sospensione degli adempimenti tributari

A queste disposizioni, fanno inoltre da corollario altre misure derivanti dalla sospensione degli adempimenti tributari, coinvolgendo più o meno direttamente la trasmissione per via telematica di tutta una serie di comunicazioni di dati ed informazioni, quali la trasmissione dell’esterometro (30 giugno 2020), e cioè dei dati delle fatture attive e passive estere che non transitano dal SdI – Sistema di Interscambio, nonché l’invio delle informazioni relative agli acquisti effettuati da turisti non residenti in contanti (30 giugno 2020).

La sospensione degli adempimenti ha interessato ad esempio l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, ed in particolare l’invio dei corrispettivi, memorizzati nel corso del mese precedente dagli esercenti ancora privi di registratori telematici, oltre che quello dei dati dei corrispettivi telematici relativi al secondo semestre 2019, coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2019, regolarizzando, senza applicazione di sanzioni, la loro mancata trasmissione da parte degli esercenti obbligati dal primo luglio 2019, secondo la procedura individuata con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 (30 giugno 2020). Sempre in tema di corrispettivi, la sospensione degli adempimenti ha riguardato anche le verifiche periodiche sui registratori telematici, le autocertificazioni per la loro conformità nonché i rinnovi e le proroghe di abilitazioni e autorizzazioni in scadenza.

Nessuna sospensione quanto alla fattura elettronica e, più in generale, degli adempimenti legati alla fatturazione delle operazioni: al riguardo, l’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, con la risposta a quesito n. 1.7. ha avuto modo infatti di precisare che la certificazione fiscale delle operazioni Iva mediante emissione di fattura, elettronica o cartacea, non rientra tra gli adempimenti sospesi per due ordini di ragioni: il documento di prassi citato ha intanto escluso l’operatività, in via automatica, dell’esimente della forza maggiore, rappresentata dall’emergenza epidemiologica, a meno di diverse valutazioni, legate al singolo caso concreto, da parte dell’Ufficio procedente. L’emissione della fattura rimane inoltre obbligatoria e non risulta sospesa in quanto documento destinato alla controparte commerciale che permette non solo la detrazione dell’IVA e la deducibilità dei relativi costi ma anche l’evidenza della mancata applicazione, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, da parte del sostituto di imposta delle ritenute d’acconto che andrebbero operate nei confronti di contribuenti con ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a 400.000 euro.

Published On: Luglio 6th, 2020 / Categories: News da smeup / Tags: /

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