In data 24/10/2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 119 del 23/10/18 che all’art.10 riporta le seguenti semplificazioni in materia di fatturazione elettronica:

  • ART 10 C.1 lett a – Revisione sanzioni: per il primo semestre 2019 non verranno applicate sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica. In questo caso non si fanno distinzioni tra fatturazione immediata o differita pertanto si ritiene che la misura si applichi in entrambe le situazioni. Questo significa, ad esempio, che tutte le operazioni effettuate in gennaio possono essere fatturate e comunicate allo Sdi entro il 16/02/19. Non ancora stato chiarito il concetto di data fattura: non è ancora chiaro, quindi, se la fattura che riepiloga le operazioni di gennaio 2019 stampata fisicamente in data 05/02/19 ed inviata allo sdi in questa data possa riportare come data fattura il valore 31/01/19. È chiaro, invece, che questa fattura dovrà confluire nella liquidazione iva di gennaio 2019;
  • ART 10 C.1 lett b – Revisione sanzioni: per il primo semestre 2019 la sanzione è ridotta dell’80% se la fattura è emessa entro un mese dal termine di effettuazione della liquidazione periodica a cui l’operazione è riferita. Tradotto significa che la fattura che riepiloga le operazioni di gennaio 2019 se inviata dopo il 16/02/19 ma entro il 16/03/19 è soggetta a una sanzione del 20% della normale sanzione prevista per mancata emissione di fattura;
  • ART 11 C.1 lett a – Informazioni da indicare in fattura: a partire dal 01/07/2019 sarà obbligatorio indicare in fattura la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è avvenuto il pagamento se questa data differisce dalla data di emissione della fattura;
  • ART 11 C.1 lett b – Revisione data emissione fattura: a partire dal 01/07/2019 la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • ART 12 – Annotazione fatture emesse: le fatture emesse (sia in modalità immediata che differita) devono essere annotate nell’apposito registro in ordine di numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • ART 13 C.1 lett a – Semplificazione in tema di annotazione delle fatture ricevute: viene eliminata la necessità di assegnare un protocollo progressivo alle fatture ricevute. Queste andranno semplicemente annotate in uno specifico registro;
  • ART 14 – Semplificazioni in tema di detrazione IVA: le fatture d’acquisto ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione possono essere detratte nel mese di effettuazione stesso. Questa semplificazione non viene applicata ai documenti relativi ad operazioni dell’anno precedente. Tradotto questo significa che la fattura datata 20/01/2019 e ricevuta il 05/02/2019 potrà essere annotata nei registri acquisti entro il 16/02/2019 e detratta nella liquidazione di gennaio 2019 mentre la fattura datata 20/12/2019 e ricevuta il 05/01/2020 potrà essere detratta solo con la liquidazione di gennaio 2020;
  • ART 15 – Soggetti obbligati a fatturazione elettronica: viene chiarito che non sono obbligati all’emissione della fattura elettronica i soggetti meramente identificati in Italia.

Oltre a queste è previsto l’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi:

  • ART 17 – Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: a partire dal 01/01/2020 diventerà obbligatoria la memorizzazione e trasmissione telematica di tutti i corrispettivi. Per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000€  l’obbligo è anticipato al 01/07/2019.
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Specialista Fatturazione elettronica e Product Manager ERP AFC – Gruppo Sme.UP
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