[vc_btn title=”Consulta l’articolo del Decreto ” color=”juicy-pink” size=”sm” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaArticolo%3Fart.progressivo%3D0%26art.idArticolo%3D2%26art.versione%3D1%26art.codiceRedazionale%3D20A02179%26art.dataPubblicazioneGazzetta%3D2020-04-11%26art.idGruppo%3D0%26art.idSottoArticolo1%3D10%26art.idSottoArticolo%3D1%26art.flagTipoArticolo%3D0%23art|||”][vc_column_text]Il 10 aprile è stato emanato un nuovo DPCM ( Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), con ulteriori misure prese dal Governo per affrontare l’emergenza sanitaria in corso, che si è trasformata anche in emergenza economica.
Il decreto contiene , come le altre misure prese recentemente, normative che hanno lo scopo di contrastare la diffusione del virus e regolamentare attività e spostamenti. In sostanza, il nuovo decreto conferma le misure già prese con i provvedimenti precedenti che imponevano la sospensione delle attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle di generi alimentari e la sospensione di tutte le attività di produzione a livello industriale e commerciale, ad eccezione di poche categorie essenziali.
All’interno del comma 12 dell’articolo 2, viene però  introdotta una novità che riguarda le aziende: la possibilità di accesso ai locali aziendali previa comunicazione alle prefetture.

Nello specifico, il comma stabilisce: “Per le attivita’ produttive sospese e’ ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita’ di vigilanza, attivita’ conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonche’ attivita’ di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonche’ la ricezione in magazzino di beni e forniture.”

Cosa significa

Con questo comma, il Governo consente, per ragioni di comprovata necessità, l’accesso ai locali aziendali  da parte di personale autorizzato per lo svolgimento di attività non rimandabili e di comprovata utilità, come ad esempio attività di sanificazione dei locali, attività di vigilanza, attività di manutenzione, spedizione di merci in giacenza.
L’accesso ai locali della sede di lavoro deve essere preceduto dalla relativa comunicazione alla Prefettura di riferimento, che deve fornire l’autorizzazione a procedere. Il decreto specifica che il corpo della Guardia di Finanza provvederà a svolgere i controlli per appurare la veridicità di quanto comunicato alle Prefetture per l’ottenimento dell’autorizzazione. Le Aziende Sanitarie Locali avranno invece il compito di effettuare controlli circa le modalità di svolgimento delle attività autorizzate, che devono svolgersi sempre nel pieno rispetto delle norme sanitarie di sicurezza.

Come presentare la domanda

Le comunicazioni con le Prefetture per l’ottenimento delle autorizzazioni avverranno a livello locale, per  cui le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione per l’accesso ai locali aziendali potrà variare a seconda delle province. Per questo motivo, andranno consultate le direttive della Prefettura della provincia in cui la sede di lavoro risiede.
Il provvedimento specifica che per le attività imprenditoriali che hanno già presentato domanda presso le Prefetture, questa non dovrà essere presentata nuovamente.[/vc_column_text][vc_btn title=”Consulta l’articolo del Decreto ” color=”juicy-pink” size=”sm” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaArticolo%3Fart.progressivo%3D0%26art.idArticolo%3D2%26art.versione%3D1%26art.codiceRedazionale%3D20A02179%26art.dataPubblicazioneGazzetta%3D2020-04-11%26art.idGruppo%3D0%26art.idSottoArticolo1%3D10%26art.idSottoArticolo%3D1%26art.flagTipoArticolo%3D0%23art|||”]

Published On: Aprile 22nd, 2020 / Categories: News da smeup / Tags: , , /

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