Regione Veneto e Regione Lombardia hanno emanato alcune indicazioni utili per le imprese da applicare negli ambienti di lavoro.

Tematiche principali relative a la sicurezza sul lavoro:
  • Cosa si intende per “stretto contatto”?
  • Quali misure possono essere adottate dai datori di lavoro?
  • Cosa fare per la gestione di casi specifici?
COSA SI INTENDE PER “STRETTO CONTATTO”?

Come primo aspetto è importante comprendere cosa si intenda per “stretto contatto”, tenendo presente che il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.

Si riportano i criteri principali per stabilire il concetto di stretto contatto (Fonte Circolare Ministero della Salute 27 febbraio 2020):

  • persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
  • persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano)
  • persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
QUALI MISURE POSSONO ESSERE ADOTTATE DAI DATORI DI LAVORO?

Valutazione dei rischi e sua documentazione

Misure di contenimento del contagio

Misure rafforzative di comportamento e prassi igieniche

Indicazioni per il Medico Competente (e suoi collaboratori)

COSA FARE PER LA GESTIONE DI CASI SPECIFICI?

1. RISCONTRO DI UN CASO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE: COSA SUCCEDE?

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS dell’Insubria procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:

  • individuare la possibile fonte di esposizione
  • identificare i contatti stretti.

2. CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare.

Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio:

Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, di viaggi in Cina o di permanenza in uno dei comuni identificati nella “zona rossa”.

3. CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare.

4. CASO DI UN LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCIBILE, ALMENO PER SIMILITUDINE, AD UN CONTAGIO DA COVID-19 E SENZA CORRELAZIONE CON ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO. IL DATORE DI LAVORO COSA DEVE FARE?

Il Datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli stabiliti.

5. COSA DEVE FARE il LAVORATORE INTERVENUTO IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, PRIMA DELLA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON SPECIFICA ORDINANZA?

Gli individui che a partire dal 01/02/2020 sono transitati ed hanno sostato in uno dei comuni della “zona rossa” sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ATS di residenza. Quindi secondo il decreto sarebbe il lavoratore ad avere l’obbligo di comunicazione.

Per approfondimenti sulla sicurezza sul lavoro leggi qui.

Published On: Aprile 2nd, 2020 / Categories: News da smeup / Tags: /

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