Conto alla rovescia per la scadenza del 6 giugno 2014 entro la quale gli operatori economici dovranno dire addio alla trasmissione agli uffici della Pubblica Amministrazione delle fatture cartacee e dovranno passare in via esclusiva alla fatturazione elettronica.
A partire da tale data, infatti, le Pubbliche Amministrazioni procederanno al pagamento delle sole fatture pervenute digitalmente. La trasmissione delle fatture elettroniche avverrà attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Come specificato in calce, l’obbligo decorre:

dal 6 giugno 2014: per gli enti individuati nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall’ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno.
dal 6 giugno 2015: per tutte le Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle giĂ  menzionate.
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IL DECRETO

Il Decreto Interministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 regola l’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 in materia di “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)”. Più in particolare, tale disposizione di legge prevede che a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento (comma 213 della stessa legge), “l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica e che le Amministrazioni non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né possono procedere al pagamento, seppur in forma parziale, sino all’invio in formato elettronico della fattura stessa”.

TEMPI E DECORRENZE

A decorrere dal termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (fissata appunto al 6 giugno 2013), il Sistema di interscambio verrĂ  reso disponibile alle Amministrazioni Pubbliche interessate che vorranno avvalersene volontariamente (sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori). Fuori da tali casi, gli obblighi decorreranno dal termine di 12 mesi dal 6 giugno 2013 nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (ossia tutti gli enti individuati nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall’ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno). Per le Amministrazioni diverse da quelle menzionate, gli obblighi in parola decorreranno dal termine di 24 mesi dal 6 giugno 2013. Dopo tali termini le Amministrazioni interessate non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica tramite il Sistema di interscambio e, trascorsi 3 mesi da tali date, esse non potranno effettuare alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all’invio delle fatture in formato elettronico.

Published On: Maggio 18th, 2014 / Categories: News da smeup /

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