La legge di bilancio 2017 ha previsto che, a partire dal 2018, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possano divenire un unico soggetto passivo ai fini Iva, in forza di un’opzione esercitata dai medesimi. Con il decreto del ministero delle economia e finanze del 6 aprile 2018 è stata data attuazione alla legge stessa che, a sua volta, aveva trasporto nell’ordinamento nazionale le regole europee sul gruppo IVA (direttiva 2006/112/CE).

Grazie al decreto è ora possibile valutare tutte le caratteristiche e gli impatti che il regime introduce.

Vediamo prima di tutto come aderire al regime. Per la costituzione del gruppo Iva, che si può realizzare solo tra soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia tra i quali sussistono congiuntamente vincoli finanziari, economici e organizzativi, il rappresentante del gruppo deve presentare in via telematica una dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti del gruppo. Tale dichiarazione va presentata, con le stesse modalità, anche in caso di inclusione successiva di ulteriori partecipanti ovvero in caso di revoca dell’opzione ovvero in caso di qualsiasi altra variazione che riguardi la composizione del gruppo.

In sede di prima applicazione la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto dall’anno 2019 e deve essere presentata entro il 15 novembre 2018.

Veniamo ora alle caratteristiche del nuovo regime. Al Gruppo Iva è attribuito un unico numero di partita Iva a cui è associato ciascun partecipante. Le singole società, quindi, manterranno la loro ragione sociale e il loro codice fiscale ma a livello di partita IVA saranno identificate da un unico codice.

Il Gruppo Iva assume tutti gli obblighi e i diritti previsti dalla disciplina Iva con riguardo alle operazioni per cui l’imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione diventa esercitabile, a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la sua costituzione. Tra questi si ricorda tra l’altro il diritto del gruppo Iva di acquistare beni e servizi con utilizzo del plafond Iva (art. 8 comma 2 del Dpr 633/72) anche se tale plafond sia stato maturato dai singoli partecipanti nell’anno precedente l’ingresso nel gruppo stesso. Analogo diritto spetta ai partecipanti, a seguito della cessazione del Gruppo Iva in proporzione, però, alle operazioni, a ciascuno di essi riferibili, che ne hanno determinato il presupposto.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal Gruppo sono documentate mediante fattura (o, a seconda dei casi, con le modalità di volta in volta previste dalla disciplina Iva) emessa dal rappresentante o da uno dei partecipanti. Sulla fattura devono essere indicati la partita Iva del gruppo e il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione. Proprio in relazione alla fatturazione del gruppo Iva a terzi, l’art. 3 del Decreto 10 aprile 2018, stabilisce che la fattura deve contenere oltre alla partita Iva del Gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione.

Per le operazioni passive che il gruppo realizza il rappresentante del gruppo o i partecipanti devono provvedere a comunicare ai fornitori la partita iva del gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente/committente.
La registrazione delle operazioni deve avvenire a cura del rappresentante del gruppo ovvero dei singoli partecipanti anche mediante l’adozione di appositi sezionali. Una regola particolare riguarda la gestione dei versamenti e dei crediti. In effetti, ai fini del versamento d’imposta a debito non è ammessa la compensazione orizzontale (art. 17 Dlgs 241/97) con i crediti relativi ad altre imposte e contributi maturati dal partecipante del gruppo. Allo stesso modo il credito Iva annuale o infrannuale maturato dal gruppo Iva non può essere utilizzato in compensazione orizzontale con altre imposte e contributi dei partecipanti.

Importante la previsione secondo cui le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi. Tuttavia le stesse vanno inserite nelle scritture contabili diverse dai registri Iva.[vc_row][vc_column el_class=”blog-author”][distance][vc_separator el_width=”50″][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”blog-author-img” width=”1/12″][vc_single_image image=”29099″ img_size=”60×60″][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”blog-author-txt” width=”5/6″][vc_column_text]Simona Bonomi
Specialista Fatturazione elettronica e Product Manager ERP AFC – Gruppo Sme.UP
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Published On: Agosto 26th, 2018 / Categories: News da smeup / Tags: , , , /

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