Con la Legge di Stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29/12/2014 entra in vigore dal 1° Gennaio 2015 il particolare meccanismo cosiddetto split payment, il quale prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. che l’imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell’economia.

Oggetto della nuova disposizione sono tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli e nti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. E’ ancora da chiarire se l’elenco riportato sia tassativo o sia invece possibile effettuare l’estensione per analogia ad altri enti pubblici.

Le uniche operazioni escluse dal nuovo meccanismo sono quelle per le quali l’ente è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge e i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Si precisa che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Per le operazioni poste in essere prima di tale data permaneil meccanismo dell’esigibilità differita.

Quindi lo split payment:

  • non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del DPR 633/72 effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015;
  • si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data.

 

Split Payment

Gestione contabile prevista dalla normativa

Per quanto riguarda la gestione contabile delle operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio, il fornitore dovrà emettere fattura con la rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassa ta ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment); l’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione del la fattura o con un’apposita scrittura dal totale del credito acceso verso l’ente pubblico (in Sme.UP abbiamo optato per la prima possibilità).
In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.

Versamento dell’IVA da parte degli enti pubblici

I soggetti della P.A. manterranno sospeso il versamento dell’imposta, senza essere sottoposti a conseguenze sanzionatorie fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015. Le stesse amministrazioni accantoneranno le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

Successivamente a tale data, viene stabilito che il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:

  • utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
  • in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
  • entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l”mposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Attivazione

Compilare sull’anagrafica del cliente il flag “Iva in split payment”.
Qualora al momento dell’attivazione siano stati già inseriti dei documenti per cui debba essere previsto il meccanismo dello split payment sarà necessario forzare il relativo flag previsto nelle testata dei documenti (T§FL26=’1′) e sulle testate di contabilità (se tali documenti risultano già contabilizzati: Flag T5 FL26=’1′).
Impostare negli elementi IVASP e IVASS della tabella C5U i conti di rilevazione e di storno dell’IVA in Split Payment.IVASP – No DescIVASS – No Desc

Effetti Operativi

Compilando il flag sull’anagrafica ente tutti i documenti in cui tale ente compare come ente di fatturazone nasceranno con il campo T§FL26=1.
Tale indicazione avrà poi i seguenti effetti sui documenti V5:

  • le scadenze della fattura verranno sempre calcolate al netto dell’iva 
  • nella stampa fatture verrà riportata l’indicazione dell’applicazione del meccanismo dello split payment ai sensi del relativo articolo normativo
  • tale informazione verrà a sua volta passata ai pgm di contabilità in fase di contabilizzazione 

Sulla base dell’informazione anagrafica o della ricezione del flag in fase di contabilizzazione dal documento, anche la registrazione contabile recepirà il flag “Iva in split payment“.
In contabilità si avranno poi i seguenti effetti:

  • Il conto IVA vendite sarà quello reperito attraverso lo specifico elemento di C5U IVASP
  • Nella registrazione contabile per le rate verrà prevista una rata automatica aggiuntiva corrispondente all’importo dell’iva e con data corrispondente alla data documento.
  • La succitata rata all’interno della registrazione del documento verrà automaticamente stornata, mettendo in contropartita il conto previsto dallo specifico elemento di C5U IVASS.
  • Le registrazioni così marcate, saranno stampate sul registro iva con la dicitura Iva in split payment
  • Le stesse registrazioni saranno escluse dalla liquidazione iva e non verranno quindi incluse nell’importo dell’iva da versare.
Published On: Febbraio 1st, 2015 / Categories: News da smeup /

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