[vc_btn title=”Consulta l’articolo del Decreto” color=”juicy-pink” size=”sm” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaArticolo%3Fart.progressivo%3D0%26art.idArticolo%3D13%26art.versione%3D1%26art.codiceRedazionale%3D20G00043%26art.dataPubblicazioneGazzetta%3D2020-04-08%26art.idGruppo%3D2%26art.idSottoArticolo1%3D10%26art.idSottoArticolo%3D1%26art.flagTipoArticolo%3D0%23art|||”][vc_column_text]Il Decreto Liquidità, emanato dal Governo il 9 aprile, è una delle norme varate per supportare le imprese italiane che si trovano ad affrontare questo periodo di emergenza economica oltre che sanitaria. In un altro articolo avevamo visto che tra i diversi provvedimenti all’interno del Decreto Liquidità era presente la sospensione dei versamenti fiscali per le imprese. Il decreto include anche la possibilità per le imprese di accedere a finanziamenti con Fondo di Garanzia per sovvenzioni fino a 25.000 Euro.

Il Decreto legge introduce infatti una procedura semplificata per consentire alle imprese la possibilità di accedere alla garanzia del Fondo di Garazia per ottenere i finanziamenti necessari per reperire le liquidità necessarie e fronteggiare l’emergenza. Il decreto Liquidità (articolo 13, comma 1, lettera m) prevede infatti la possibilità per le imprese di ottenere a titolo gratuito una garanzia pari al 100% per i nuovi finanziamenti per tutte quelle aziende che in questo periodo sono state colpite dall’emergenza sanitaria ed economica.

Come accedere al Fondo di Garanzia

L’accesso al Fondo di Garanzia è rivolto alle piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Coronavirus.

La domanda per l’accesso al finanziamento deve presentare le caratteristiche seguenti:

  • L’importo non deve essere superiore al 25% dei ricavi dell’ultimo bilancio, per un massimo di 25.000 euro. L’importo del finanziamento può essere suddiviso su più finanziamenti anche concessi da differenti enti bancari, ma non deve comunque superare tale importo massimo.
  • Il finanziamento deve avere una durata massima di 72 mesi e l’inizio del rimborso del capitale oggetto del finanziamento non deve iniziare prima di 24 mesi dall’erogazione.
  • Il tasso di interesse applicato dagli enti bancari per i finanziamenti dovranno corrispondere alla sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione delle operazioni finanziarie e dovrà comunque non essere superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni.

Il Fondo di Garanzia fornirà alle aziende che presentano regolare domanda e siano in possesso dei requisiti necessari il finanziamento con garanzia gratuita al 100% e senza valutazione, in maniera automatica e senza dover attendere l’esito dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo di Garanzia.

Consulta l’articolo 13 del Decreto per approfondire: il regolamento relativo ai finanziamenti con Fondo di Garanzia è presente all’interno del comma 1, lettera m.[/vc_column_text][vc_btn title=”Consulta l’articolo del Decreto” color=”juicy-pink” size=”sm” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaArticolo%3Fart.progressivo%3D0%26art.idArticolo%3D13%26art.versione%3D1%26art.codiceRedazionale%3D20G00043%26art.dataPubblicazioneGazzetta%3D2020-04-08%26art.idGruppo%3D2%26art.idSottoArticolo1%3D10%26art.idSottoArticolo%3D1%26art.flagTipoArticolo%3D0%23art|||”]

Published On: Aprile 23rd, 2020 / Categories: News da smeup /

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