Il D.L. 34/2019 meglio conosciuto come “Decreto Crescita” è stato approvato in via definitiva al Senato.

In questa occasione sono state introdotte “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e sono stati confermati incentivi fiscali per la crescita ed il rilancio degli investimenti privati.

Elenchiamo nel dettaglio le disposizioni fiscali inserite dal Decreto:

Reintroduzione del superammortamento

L’articolo 1 del Decreto Crescita reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cd. superammortamento, ovvero l’agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

Questa agevolazione viene permessa ai titolari di reddito d’impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019.

È altresì applicabile a quei beni materiali strumentali nuovi acquistati entro il 31/12/2019 a patto che l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Rispetto alle precedenti edizioni del superammortamento la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Restano esclusi dal superammortamento, come già avveniva con la Legge di Bilancio 2018, gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, sia che questi vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.

Nuova Sabatini

L’articolo 20 modifica le modalità di funzionamento della cd. “Nuova Sabatini”, la misura di sostegno che permette, alle micro, piccole e medie imprese, di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature compresi beni strumentali “Industria 4.0”, e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.

Nel dettaglio le novità:

  • Vengono inseriti tra i soggetti abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all’articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993) che statutariamente operano nei confronti delle PMI;
  • Viene innalzato l’importo massimo del finanziamento agevolato da due a quattro milioni di euro;
  • La modalità di erogazione potrà avvenire sulla base di dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento e, per importi non superiori a 100.000 euro, in un’unica soluzione.
Sostegno alla ricapitalizzazione delle PMI

L’articolo 21 dispone che i contributi previsti dalla disciplina della Nuova Sabatini sono inoltre riconosciuti alle micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.

Le agevolazioni sono concesse a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

Il comma 3 riconosce, per tali interventi, contributi statali maggiorati rispetto a quanto attualmente previsto dalla “Nuova Sabatini” per l’acquisto di beni strumentali.

I contributi statali in questione saranno rapportati ad interessi calcolati sul finanziamento a un tasso annuo del:

  • 5 % per le micro e piccole imprese;
  • 3,575 % per le medie imprese.
Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare

L’articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell’ambito dell’economia circolare.

È stato soppresso il limite massimo di tre soggetti co-proponenti ed è stata inserita la previsione della previa indicazione del soggetto capofila.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono, tra l’altro, essere finalizzati alla riconversione produttiva delle attività economiche, tramite sviluppo di tecnologie abilitanti (KETs) e relative a sistemi di selezione del materiale multi leggero, al fine di aumentarne le quote di recupero e di riciclo. Le agevolazioni sono concesse nel seguente modo:

  • finanziamento agevolato pari al 50% delle spese e dei costi ammissibili;
  • contributo diretto fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che sono iscritte nel Registro delle imprese e risultano in regola con gli obblighi di denuncia alla camera di commercio delle notizie economiche ed amministrative, operino nel settore manifatturiero o in quello di servizi diretti alle imprese manifatturiere, abbiano approvato e depositato almeno due bilanci e non siano sottoposte a procedure concorsuali.

I programmi di ricerca e sviluppo devono:

  • essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
  • prevedere spese e costi ammissibili tra euro 500.000,00 ed euro 2.000.000,00
  • avere una durata da uno a tre anni;
  • prevedere attività di ricerca e sviluppo, connesse tra loro e finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Tachnologies (KETs). Queste devono essere relative a innovazioni di prodotto in materia di utilizzo efficiente delle risorse, progettazione di modelli tecnologici finalizzati al trattamento e trasformazione dei rifiuti ed alla riduzione o riciclo di scarti alimentari, acque e materie prime, strumenti per la fornitura, uso razionale e sanificazione dell’acqua, strumenti destinati ad aumentare il tempo di vita dei prodotti, sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente.
Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation

L’articolo 29 reca disposizioni in merito di incentivi per la nuova imprenditorialità e si rifà ad un decreto del MISE per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi finanziari con un massimo del 50% dei costi ammissibili.

E’ stato specificato, nel corso d’esame presso l’altro ramo del Parlamento, che i progetti di trasformazione tecnologica e digitale debbano essere in linea con quanto indicato con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2019 – 2021 e che il decreto del MISE debba essere accolto sentita l’Agenzia per l’Italia digitale.

Le agevolazioni sono inoltre dirette all’implementazione di tecnologie abilitanti al Piano impresa 4.0, nelle quali sono state incluse:

  • soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
  • software;
  • piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
  • altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange,EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

L’importo di spesa deve essere pari almeno a 50 mila euro, mentre la platea dei potenziali beneficiari è stata ampliata alle imprese del settore turistico impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali facilitando l’accessibilità ai soggetti disabili. È stato inoltre abbassato da 500 a 100 mila euro l’importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’ultimo esercizio di cui ne è stato approvato e consolidato il bilancio.

Infine, è stata introdotta la possibilità secondo la quale le imprese, in numero non superiore a dieci, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato in cui figuri come promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0.

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